1. Il comandante di un peschereccio che approda in un porto conferisce i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, all'impianto portuale di raccolta previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
2. L'autorità portuale, ove istituita, o l'autorità marittima, previa consultazione delle associazioni di categoria della pesca professionale, degli enti locali e dell'ufficio di sanità marittima, entro quattro mesi
a) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
b) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta;
c) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta e di conferimento dei rifiuti recuperati in mare, nonché di quelli prodotti dal peschereccio;
d) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta, compresi il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ivi conferiti;
e) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;
f) le iniziative, da realizzare con il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale, dirette a promuovere l'informazione ai pescatori e agli utenti del porto, finalizzate a ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti e a favorire forme corrette di raccolta e di trasporto;
g) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta, nonché dei quantitativi di rifiuti in essi conferiti;
h) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti.
4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente legge è effettuato senza alcun onere a carico delle imprese di pesca che hanno effettuato il recupero e la consegna negli impianti di cui al comma 1.